Art. 28

Rilevazione di incongruenze da parte del CITL

In vigore dal 8 ott 2008
Rilevazione di incongruenze da parte del CITL 1.   L'amministratore centrale provvede affinché il CITL avvii periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati per garantire che le quote di emissioni e le unità di Kyoto detenute nei conti esistenti in un registro corrispondano ai dati registrati nel CITL. A tal fine il CITL registra tutte le procedure. 2.   L'amministratore centrale informa immediatamente l'amministratore del registro o gli amministratori dei registri interessati di qualsiasi irregolarità, di seguito «incongruenza», rilevata durante la procedura di verifica della concordanza dei dati consistente nel fatto che le informazioni riguardanti le quote, i conti o le unità di Kyoto fornite da un registro nell'ambito della periodica procedura di verifica della concordanza dei dati differiscono dalle informazioni contenute in uno dei due cataloghi delle operazioni. Se l'incongruenza non è risolta, l'amministratore centrale provvede affinché il CITL non consenta la prosecuzione di nessun'altra procedura in relazione alle quote, ai conti o alle unità di Kyoto per i quali è stata rilevata l'incongruenza.
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Rilevazione di incongruenze da parte del CITL (Art. 28 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo