Art. 26
Blocco dei conti di deposito dei gestori
In vigore dal 8 ott 2008
Blocco dei conti di deposito dei gestori
1. Nel caso in cui, il 1o aprile di ogni anno a partire dal 2006, le emissioni verificate annue di un impianto relative all'anno precedente non siano state iscritte nel registro, l'amministratore del registro blocca il trasferimento di tutte le quote e le unità di Kyoto a partire dal conto di deposito del gestore relativo all'impianto considerato.
2. Dopo l'iscrizione delle emissioni verificate annue dell'impianto relative all'anno di cui al paragrafo 1 nel registro, l'amministratore del registro sblocca il conto.
3. L'amministratore del registro notifica immediatamente al titolare del conto e all'autorità competente il blocco e lo sblocco di ciascun conto di deposito del gestore.
4. Il paragrafo 1 non si applica alla procedura di restituzione delle quote, di restituzione delle CER e delle ERU e alla procedura di riporto delle quote.
Storico versioni
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