Art. 26

Blocco dei conti di deposito dei gestori

In vigore dal 8 ott 2008
Blocco dei conti di deposito dei gestori 1.   Nel caso in cui, il 1o aprile di ogni anno a partire dal 2006, le emissioni verificate annue di un impianto relative all'anno precedente non siano state iscritte nel registro, l'amministratore del registro blocca il trasferimento di tutte le quote e le unità di Kyoto a partire dal conto di deposito del gestore relativo all'impianto considerato. 2.   Dopo l'iscrizione delle emissioni verificate annue dell'impianto relative all'anno di cui al paragrafo 1 nel registro, l'amministratore del registro sblocca il conto. 3.   L'amministratore del registro notifica immediatamente al titolare del conto e all'autorità competente il blocco e lo sblocco di ciascun conto di deposito del gestore. 4.   Il paragrafo 1 non si applica alla procedura di restituzione delle quote, di restituzione delle CER e delle ERU e alla procedura di riporto delle quote.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:994:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Blocco dei conti di deposito dei gestori (Art. 26 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo