Art. 42
Assegnazione di quote ai nuovi entranti
In vigore dal 8 ott 2008
Assegnazione di quote ai nuovi entranti
Su istruzione dell'autorità competente, l'amministratore del registro trasferisce una porzione delle quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro che si trovano nel conto nazionale di deposito delle quote sul conto di deposito del gestore di un impianto nuovo entrante secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per quel nuovo entrante relativamente all'anno in questione. Le quote sono trasferite secondo la procedura di assegnazione delle quote.
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