Art. 43
Assegnazione di quote dopo la vendita da parte dello Stato membro
In vigore dal 8 ott 2008
Assegnazione di quote dopo la vendita da parte dello Stato membro
Su istruzione dell'autorità competente, dopo la vendita di quote da parte di uno Stato membro l'amministratore del registro trasferisce una quantità di quote dal conto nazionale di deposito delle quote al conto di deposito designato dall'acquirente. Le quote trasferite all'interno dello stesso registro sono trasferite secondo la procedura di trasferimento interno. Le quote trasferite da un registro a un altro registro sono trasferite secondo la procedura di trasferimento esterno.
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