Art. 41
Restituzione di quote su istruzione dell'autorità competente
In vigore dal 8 ott 2008
Restituzione di quote su istruzione dell'autorità competente
1. Su istruzione dell'autorità competente a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore del registro restituisce in tutto o in parte la porzione della quantità totale di quote rilasciate che è stata assegnata a un impianto per un determinato anno, indicando il numero di quote restituite per tale impianto per il periodo in corso. Le quote così restituite sono trasferite al conto nazionale delle soppressioni delle quote.
2. La restituzione delle quote su istruzione dell'autorità competente è effettuata secondo la procedura di restituzione delle quote.
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