Art. 45

Trasferimento di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti

In vigore dal 8 ott 2008
Trasferimento di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti 1.   Su richiesta del titolare di un conto, l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto detenute nel conto del titolare tra i conti di deposito delle Parti, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro secondo la procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto, a condizione che tali unità di Kyoto possano essere detenute nel conto di destinazione a norma dell'. 2.   Su richiesta del titolare di un conto, l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto detenute nel conto del titolare tra i conti di deposito delle Parti, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e i conti analoghi contenuti in un altro registro secondo la procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto, a condizione che tali unità di Kyoto possano essere detenute nel conto di destinazione a norma dell'.
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Trasferimento di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti (Art. 45 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo