Art. 34
Completamento delle procedure di trasferimento tra registri
In vigore dal 8 ott 2008
Completamento delle procedure di trasferimento tra registri
1. Le procedure riguardanti il trasferimento esterno di quote si considerano completate quando il CITL informa il registro di destinazione di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza e il registro di destinazione ha confermato al CITL di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.
2. Le procedure di trasferimento esterno di unità di Kyoto e di compensazione dei trasferimenti di quote con AAU si considerano completate quando l'ITL e il CITL concludono di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza e il registro di destinazione ha confermato a entrambi i cataloghi di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.
Storico versioni
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