Art. 18
Comunicazioni degli Stati membri
In vigore dal 3 set 2008
Comunicazioni degli Stati membri
1. Entro il 31 gennaio 2006 per il primo triennio, che inizia il 1o aprile 2006, ed entro il 31 gennaio 2009 per il secondo triennio, che inizia il 1o aprile 2009, gli Stati membri produttori di olio di oliva comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi:
a)
alle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori di cui all’, paragrafo 2;
b)
alle condizioni supplementari che specificano le attività ammissibili, stabilite a norma dell’, paragrafo 2;
c)
agli obiettivi e alle priorità per il settore oleicolo di cui all’, paragrafo 1, lettera a), nonché agli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all’, paragrafo 1, lettera f);
d)
alle modalità del regime di anticipi di cui all’ ed eventualmente del regime di pagamento dei finanziamenti nazionali;
e)
all’espletamento dei controlli di cui all’ e alle sanzioni e rettifiche di cui all’;
f)
al termine previsto all’, paragrafo 3.
2. Entro il 1o maggio di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi:
a)
alle organizzazioni di operatori riconosciute;
b)
ai programmi di attività e alle loro caratteristiche, suddivisi per tipi di organizzazioni di operatori, settori di attività e zone regionali;
c)
all’importo del finanziamento assegnato a ciascun programma di attività;
d)
al calendario previsto per l’erogazione del finanziamento comunitario per ciascun esercizio finanziario, per l’intera durata dei programmi di attività.
3. Entro il 20 ottobre di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento, contenente almeno i seguenti elementi:
a)
numero di programmi di attività finanziati, beneficiari, superfici olivicole, frantoi, impianti di trasformazione e quantitativi di olio e di olive da tavola interessati;
b)
caratteristiche delle attività svolte in ciascuno dei settori di attività;
c)
eventuale divario tra le attività previste e quelle effettivamente realizzate e relativa incidenza sulle spese;
d)
descrizione e valutazione dei risultati, in particolare in base alle valutazioni dei programmi di attività di cui all’, paragrafo 2, lettera b), punto iii);
e)
informazioni statistiche sui controlli eseguiti in conformità degli e sulle sanzioni e rettifiche applicate a norma dell’;
f)
spese ripartite secondo i programmi e i settori di attività, nonché contributi finanziari comunitari, nazionali e degli operatori.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse per via elettronica secondo le indicazioni impartite dalla Commissione agli Stati membri.
5. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano sul proprio sito Internet tutti i dati raccolti e gli studi elaborati nell’ambito delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a), una volta conclusa la pertinente attività.
Storico versioni
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