Art. 2
Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo
In vigore dal 3 set 2008
Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo
1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di operatori aventi diritto al finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui all’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il riconoscimento, tra le quali devono figurare almeno le seguenti:
a)
le organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da olivicoltori non aderenti a un’altra organizzazione di produttori riconosciuta;
b)
le associazioni di organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da organizzazioni di produttori riconosciute non facenti parte di un’altra associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
c)
le altre organizzazioni di operatori sono costituite esclusivamente da operatori del settore oleicolo non facenti parte di un’altra organizzazione di operatori riconosciuta;
d)
le organizzazioni interprofessionali rappresentano in maniera estesa ed equilibrata l’insieme delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dell’olio di oliva e/o delle olive da tavola;
e)
le organizzazioni di operatori sono in grado di presentare un programma di attività per almeno uno dei settori di attività di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere da a), b), c), d) e e);
f)
le organizzazioni di operatori si impegnano a sottostare ai controlli previsti all’.
3. Ai fini della valutazione delle domande di riconoscimento presentate dalle organizzazioni di operatori, gli Stati membri prendono in considerazione in particolare i seguenti aspetti:
a)
le peculiarità del settore oleicolo in ciascuna zona regionale definita dagli Stati membri (di seguito «zona regionale»);
b)
gli interessi del consumatore e l’equilibrio del mercato;
c)
il miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
d)
una valutazione dell’efficacia dei programmi di attività presentati.
Storico versioni
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