Art. 3
Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo
In vigore dal 3 set 2008
Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo
1. Per ottenere il riconoscimento, un’organizzazione di operatori del settore oleicolo è tenuta a presentare, entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di riconoscimento che attesti il rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafo 2.
La domanda di riconoscimento è redatta secondo un modello fornito dall’autorità competente dello Stato membro per facilitare il controllo del rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafo 2. La domanda contiene, tra l’altro, i dati identificativi di ciascuno degli aderenti all’organizzazione di operatori.
2. Entro il 1o aprile di ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato, l’organizzazione di operatori è riconosciuta dallo Stato membro e riceve un numero di riconoscimento.
3. Il riconoscimento è rifiutato, sospeso o revocato immediatamente se l’organizzazione di operatori non soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 2.
4. L’organizzazione di operatori conserva tuttavia i diritti derivanti dal riconoscimento fino alla revoca dello stesso, purché essa abbia agito in buona fede per quanto riguarda la conformità con le condizioni di cui all’, paragrafo 2.
Ove la revoca del riconoscimento sia dovuta al fatto che l’organizzazione di operatori non ha rispettato, deliberatamente o per grave negligenza, le condizioni per il riconoscimento di cui all’, paragrafo 2, la decisione di revoca ha effetto a decorrere dalla data in cui non risultano più soddisfatte tali condizioni.
5. Il riconoscimento è rifiutato, sospeso o revocato immediatamente se l’organizzazione di operatori:
a)
è stata oggetto di sanzioni per un’infrazione al regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (7) durante le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 o 2004/05;
b)
è stata oggetto di sanzioni per un’infrazione al sistema di finanziamento delle attività delle organizzazioni di operatori previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio (8) durante le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 o 2004/05.
6. Le organizzazioni di operatori che sono state riconosciute dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1334/2002 e/o che hanno beneficiato del finanziamento dei programmi di attività durante le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 e 2004/05 possono essere considerate riconosciute ai sensi del presente regolamento, sempre che possiedano i requisiti indicati all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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