Art. 5

Attività ammissibili al finanziamento comunitario

In vigore dal 3 set 2008
Attività ammissibili al finanziamento comunitario 1.   Le attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito «attività ammissibili») sono le seguenti: a) in relazione al monitoraggio e alla gestione amministrativa del mercato nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola: i) raccolta di dati sul settore e sul mercato, effettuata in conformità delle specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione stabilite dall’autorità nazionale competente; ii) elaborazione di studi, in particolare su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell’organizzazione di operatori di cui trattasi; b) in relazione al miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura: i) operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono, effettuate alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale competente sulla base di criteri oggettivi; tali condizioni riguardano le zone regionali potenzialmente ammissibili nonché la superficie e il numero minimo di olivicoltori necessario per una buona riuscita delle operazioni in questione; ii) elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura in base a criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica; iii) progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo; iv) progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell’ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi o la coltivazione integrata; v) inserimento di dati ambientali nel sistema di informazione geografica degli oliveti (SIG degli oliveti) di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003; c) in relazione al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola: i) miglioramento delle condizioni di coltivazione, in particolare con la lotta alla mosca dell’olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall’autorità nazionale competente; ii) miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività; iii) miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; iv) assistenza tecnica all’industria di trasformazione oleicola su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti; v) creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell’olio di oliva vergine; vi) formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell’olio di oliva vergine; d) in relazione alla tracciabilità, alla certificazione e alla tutela, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali, della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti al consumatore finale: i) creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall’olivicoltore fino al condizionamento e all’etichettatura, in conformità delle specifiche stabilite dall’autorità nazionale competente; ii) creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall’autorità nazionale competente; iii) creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell’olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall’autorità nazionale competente; e) in relazione alla diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola: i) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) e d); ii) creazione e gestione di un sito Internet sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) e d). Per quanto riguarda l’attività di cui al primo comma, lettera c), punto ii), gli Stati membri accertano che siano adottate le opportune disposizioni per recuperare l’investimento o il suo valore residuo, qualora il socio titolare dell’azienda lasci l’organizzazione di operatori. 2.   Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che specifichino le attività ammissibili, senza peraltro renderne impossibile la presentazione o la realizzazione.
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