Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 3 set 2008
Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 103 e 125 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di operatori, le attività ammissibili al finanziamento comunitario, l’approvazione dei programmi di attività e la realizzazione dei programmi di attività approvati.
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