Art. 14
Controlli in loco
In vigore dal 3 set 2008
Controlli in loco
1. Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento comunitario con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a)
il rispetto delle condizioni per l’approvazione dei programmi di attività;
b)
la realizzazione dei programmi di attività approvati e in particolare degli investimenti;
c)
le spese effettivamente sostenute rispetto al finanziamento richiesto e la partecipazione finanziaria degli operatori del settore oleicolo interessati.
2. L’autorità competente predispone un piano di controlli in loco da effettuarsi su un campione di organizzazioni di operatori riconosciute, secondo il disposto dell’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. L’autorità competente seleziona il campione in base a un’analisi del rischio, facendo in modo che:
a)
tutte le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori siano controllate in loco almeno una volta dopo il versamento dell’anticipo e prima del versamento del saldo del finanziamento comunitario;
b)
tutte le altre organizzazioni di operatori e le organizzazioni interprofessionali siano controllate ogni anno durante il periodo di esecuzione di ciascuno dei programmi di attività approvati, tranne qualora abbiano ricevuto un anticipo nel corso dell’anno, nel qual caso esse saranno controllate dopo la data di versamento dell’anticipo.
Se dai controlli emergono irregolarità, l’autorità competente procede a ulteriori controlli entro l’anno in corso e aumenta il numero di organizzazioni di operatori da controllare nell’anno successivo.
3. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. Tuttavia, per agevolare l’organizzazione pratica dei controlli, può essere dato all’organizzazione di operatori interessata un preavviso non superiore a 48 ore.
4. L’autorità competente decide quali organizzazioni di operatori sottoporre a controllo in base a un’analisi del rischio che tenga conto dei seguenti fattori:
a)
l’importo del finanziamento del programma di attività approvato;
b)
la tipologia delle attività finanziate nell’ambito del programma di attività approvato;
c)
lo stato di avanzamento del programma di attività;
d)
le risultanze di precedenti controlli in loco o delle verifiche effettuate in sede di procedura di approvazione;
e)
altri parametri di rischio definiti dallo Stato membro.
5. La durata dei controlli in loco dipende dallo stato di avanzamento del programma di attività approvato.
Storico versioni
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