Art. 16
Rettifiche e sanzioni
In vigore dal 3 set 2008
Rettifiche e sanzioni
1. L’organizzazione di operatori che si sia resa responsabile, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento di cui all’, paragrafo 3, è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’intero programma di attività e versa inoltre all’autorità competente un importo corrispondente a quello escluso dal finanziamento.
2. Se una determinata attività non è stata realizzata in conformità del programma di attività, l’organizzazione di operatori è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’attività di cui trattasi. Tale esclusione non si applica qualora l’organizzazione di operatori abbia fornito dati fattuali esatti o sia in grado di dimostrare con qualsiasi altro mezzo di non essere in torto.
3. Qualora siano riscontrate irregolarità nella realizzazione del programma di attività, all’organizzazione di operatori interessata sono irrogate le seguenti sanzioni:
a)
in caso di irregolarità dovuta a negligenza, l’organizzazione di operatori:
i)
è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’attività di cui trattasi;
ii)
è tenuta inoltre a versare all’autorità competente un importo pari al finanziamento revocato;
b)
in caso di irregolarità intenzionale, comprese le dichiarazioni false, l’organizzazione di operatori:
i)
è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’intero programma di attività;
ii)
è tenuta inoltre a versare all’autorità competente un importo pari al finanziamento revocato;
iii)
è esclusa dal beneficio del finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per l’intero triennio successivo a quello in cui è stata riscontrata l’irregolarità.
4. Gli importi risultanti da rettifiche o sanzioni a norma del presente articolo sono versati all’organismo pagatore competente, che li deduce dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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