Art. 15
Relazioni di ispezione
In vigore dal 3 set 2008
Relazioni di ispezione
Per ciascun controllo in loco viene redatta una relazione di ispezione dettagliata indicante in particolare:
a)
la data e la durata del controllo;
b)
i nominativi delle persone presenti;
c)
l’elenco delle fatture controllate;
d)
gli estremi delle fatture selezionate nei libri contabili (registro degli acquisti o delle vendite e registro IVA in cui sono iscritte le fatture selezionate);
e)
i documenti bancari attestanti il pagamento degli importi selezionati;
f)
le attività realizzate che sono state oggetto di una verifica particolare in loco.
Storico versioni
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