Art. 15 · Relazioni di ispezione

Art. 15

Relazioni di ispezione

In vigore dal 3 set 2008
Relazioni di ispezione Per ciascun controllo in loco viene redatta una relazione di ispezione dettagliata indicante in particolare: a) la data e la durata del controllo; b) i nominativi delle persone presenti; c) l’elenco delle fatture controllate; d) gli estremi delle fatture selezionate nei libri contabili (registro degli acquisti o delle vendite e registro IVA in cui sono iscritte le fatture selezionate); e) i documenti bancari attestanti il pagamento degli importi selezionati; f) le attività realizzate che sono state oggetto di una verifica particolare in loco.
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