Art. 17

Ripetizione dell’indebito

In vigore dal 3 set 2008
Ripetizione dell’indebito 1.   L’autorità competente dello Stato membro recupera gli importi indebitamente erogati, eventualmente maggiorati degli interessi calcolati in conformità del paragrafo 2. 2.   Gli interessi sono calcolati: a) in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la data del rimborso da parte del beneficiario; b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali. 3.   Qualora un’attività realizzata conformemente al programma di attività approvato risulti successivamente non ammissibile, lo Stato membro ha facoltà di erogare il finanziamento dovuto o di non procedere al recupero degli importi erogati ove ciò sia autorizzato in casi analoghi per i finanziamenti a carico del bilancio nazionale e sempre che l’organizzazione di operatori non abbia agito con negligenza o dolo. 4.   Gli importi recuperati o pagati a norma del presente articolo sono versati all’organismo pagatore e dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
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