Art. 19

Disposizione transitoria

In vigore dal 3 set 2008
Disposizione transitoria 1.   Gli Stati membri possono anticipare il finanziamento comunitario per il primo anno di esecuzione dei programmi di attività. 2.   Detto anticipo è limitato esclusivamente all’importo del finanziamento comunitario. 3.   Le spese successive al pagamento dell’anticipo di cui al paragrafo 2 sono dichiarate come spese sostenute dal 16 al 31 ottobre 2006. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano sul proprio sito Internet tutti i dati raccolti e gli studi elaborati nell’ambito delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2080/2005 una volta conclusa la pertinente attività.
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