Art. 19
Disposizione transitoria
In vigore dal 3 set 2008
Disposizione transitoria
1. Gli Stati membri possono anticipare il finanziamento comunitario per il primo anno di esecuzione dei programmi di attività.
2. Detto anticipo è limitato esclusivamente all’importo del finanziamento comunitario.
3. Le spese successive al pagamento dell’anticipo di cui al paragrafo 2 sono dichiarate come spese sostenute dal 16 al 31 ottobre 2006.
4. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano sul proprio sito Internet tutti i dati raccolti e gli studi elaborati nell’ambito delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2080/2005 una volta conclusa la pertinente attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:867:oj#art-19