Art. 13
Relazioni delle organizzazioni di operatori
In vigore dal 3 set 2008
Relazioni delle organizzazioni di operatori
1. A decorrere dal 2007, le organizzazioni di operatori presentano entro il 1o maggio di ogni anno una relazione annuale sulla realizzazione del proprio programma di attività nell’anno civile precedente. Detta relazione verte sui seguenti aspetti:
a)
le fasi del programma di attività realizzate o in corso;
b)
le principali modifiche apportate al programma di attività;
c)
una valutazione dei risultati già ottenuti sulla base degli indicatori di cui all’, paragrafo 2, lettera f).
Nell’ultimo anno di esecuzione del programma di attività, le relazioni di cui al primo comma sono sostituite da una relazione finale.
2. Per i programmi di attività di durata inferiore a un anno, la relazione finale è presentata entro due mesi dalla fine dell’esecuzione del programma.
3. La relazione finale comporta una valutazione del programma di attività e comprende almeno i seguenti elementi:
a)
una descrizione, basata come minimo sugli indicatori di cui all’, paragrafo 1, lettera f), nonché su qualsiasi altro criterio pertinente, indicante in che misura gli obiettivi del programma sono stati realizzati;
b)
una spiegazione delle modifiche apportate al programma di attività;
c)
eventualmente, gli aspetti da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di attività.
4. I dati raccolti e gli studi elaborati nell’ambito delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a), sono pubblicati sul sito Internet dell’organizzazione di operatori una volta conclusa la pertinente attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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