Art. 8
Programmi di attività e domande di approvazione
In vigore dal 3 set 2008
Programmi di attività e domande di approvazione
1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 devono essere realizzati in un periodo massimo di tre anni. Il primo periodo triennale inizia il 1o aprile 2006. I periodi successivi iniziano il 1o aprile ogni tre anni.
2. Ciascuna organizzazione di operatori riconosciuta ai sensi del presente regolamento può presentare, entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di approvazione per un unico programma di attività.
La domanda di approvazione contiene i seguenti elementi:
a)
identificazione dell’organizzazione di operatori richiedente;
b)
informazioni relative ai criteri di selezione di cui all’, paragrafo 1;
c)
descrizione e giustificazione di ciascuna delle attività proposte e relativo calendario di esecuzione;
d)
piano delle spese, ripartite secondo le attività e i settori di attività di cui all’ e suddivise in periodi di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, distinguendo tra spese generali, che non possono superare il 7 % del totale, e le altre principali voci di spesa;
e)
piano di finanziamento, ripartito per settori di attività di cui all’ e suddiviso in periodi della durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, indicando in particolare il finanziamento comunitario richiesto ed eventualmente i contributi finanziari degli operatori e il contributo nazionale;
f)
descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma sulla base dei principi generali stabiliti dallo Stato membro;
g)
prova della costituzione di una cauzione a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 pari ad almeno il 10 % del finanziamento comunitario richiesto;
h)
una domanda di anticipo a norma dell’;
i)
la dichiarazione di cui all’, paragrafo 2;
j)
per le organizzazioni interprofessionali e le associazioni di organizzazioni di produttori: identificazione delle organizzazioni di operatori responsabili dell’effettiva esecuzione delle attività previste nei loro programmi e subappaltate;
k)
per le organizzazioni di operatori che fanno parte di un’associazione di produttori o di un’organizzazione interprofessionale: una dichiarazione attestante che le attività previste nei loro programmi non sono oggetto di un’altra domanda di finanziamento comunitario a norma del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:867:oj#art-8