Art. 8

Programmi di attività e domande di approvazione

In vigore dal 3 set 2008
Programmi di attività e domande di approvazione 1.   I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 devono essere realizzati in un periodo massimo di tre anni. Il primo periodo triennale inizia il 1o aprile 2006. I periodi successivi iniziano il 1o aprile ogni tre anni. 2.   Ciascuna organizzazione di operatori riconosciuta ai sensi del presente regolamento può presentare, entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di approvazione per un unico programma di attività. La domanda di approvazione contiene i seguenti elementi: a) identificazione dell’organizzazione di operatori richiedente; b) informazioni relative ai criteri di selezione di cui all’, paragrafo 1; c) descrizione e giustificazione di ciascuna delle attività proposte e relativo calendario di esecuzione; d) piano delle spese, ripartite secondo le attività e i settori di attività di cui all’ e suddivise in periodi di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, distinguendo tra spese generali, che non possono superare il 7 % del totale, e le altre principali voci di spesa; e) piano di finanziamento, ripartito per settori di attività di cui all’ e suddiviso in periodi della durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, indicando in particolare il finanziamento comunitario richiesto ed eventualmente i contributi finanziari degli operatori e il contributo nazionale; f) descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma sulla base dei principi generali stabiliti dallo Stato membro; g) prova della costituzione di una cauzione a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 pari ad almeno il 10 % del finanziamento comunitario richiesto; h) una domanda di anticipo a norma dell’; i) la dichiarazione di cui all’, paragrafo 2; j) per le organizzazioni interprofessionali e le associazioni di organizzazioni di produttori: identificazione delle organizzazioni di operatori responsabili dell’effettiva esecuzione delle attività previste nei loro programmi e subappaltate; k) per le organizzazioni di operatori che fanno parte di un’associazione di produttori o di un’organizzazione interprofessionale: una dichiarazione attestante che le attività previste nei loro programmi non sono oggetto di un’altra domanda di finanziamento comunitario a norma del presente regolamento.
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