Art. 6
Ripartizione del finanziamento comunitario
In vigore dal 3 set 2008
Ripartizione del finanziamento comunitario
In ciascuno Stato membro, una percentuale minima del 25 % del finanziamento comunitario disponibile a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è destinata al settore di attività di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e una percentuale minima del 12 % del finanziamento comunitario è destinata al settore di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera d).
Se la percentuale minima di cui al primo comma non è interamente utilizzata nei settori di attività ivi menzionati, l’importo non utilizzato non può essere stornato ad altri settori di attività, ma è riversato nel bilancio comunitario.
Storico versioni
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