Art. 7

Attività e spese non ammissibili al finanziamento comunitario

In vigore dal 3 set 2008
Attività e spese non ammissibili al finanziamento comunitario 1.   Non sono ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 le attività seguenti: a) attività che beneficiano di un finanziamento comunitario diverso da quello previsto all’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007; b) attività che mirano direttamente a un incremento della capacità di produzione, di magazzinaggio o di trasformazione; c) attività finalizzate all’acquisto o al magazzinaggio di olio di oliva o di olive da tavola o aventi un’incidenza sul prezzo di questi prodotti; d) attività finalizzate alla promozione commerciale dell’olio di oliva o delle olive da tavola; e) attività correlate alla ricerca scientifica; f) attività che possono causare distorsioni di concorrenza negli altri rami di attività dell’organizzazione di operatori. 2.   Per garantire l’ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni di operatori si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le attività effettivamente finanziate a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno comunitario o nazionale. 3.   Non sono ammissibili al finanziamento comunitario le seguenti spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all’: a) rimborso (segnatamente sotto forma di rate annue) di prestiti contratti per un’attività realizzata interamente o parzialmente prima dell’inizio del programma di attività; b) pagamenti corrisposti agli operatori in occasione di riunioni e corsi di formazione a compensazione di una perdita di reddito; c) spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenuti dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA; d) acquisto di terreni non edificati; e) acquisto di materiale usato; f) spese risultanti da contratti di locazione finanziaria (ivi compresi tasse, interessi e oneri assicurativi); g) noleggio come alternativa all’acquisto e costi di esercizio dei beni noleggiati. 4.   Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari in relazione alle attività e alle spese non ammissibili di cui ai paragrafi 1 e 3.
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