Art. 9

Selezione e approvazione dei programmi di attività

In vigore dal 3 set 2008
Selezione e approvazione dei programmi di attività 1.   Gli Stati membri selezionano i programmi di attività sulla base dei criteri seguenti: a) la qualità generale del programma e la sua coerenza con gli obiettivi e le priorità stabiliti dallo Stato membro per il settore oleicolo nella zona regionale interessata; b) la credibilità finanziaria e l’adeguatezza delle risorse finanziarie di cui dispone l’organizzazione di operatori per la realizzazione delle attività proposte; c) l’estensione della zona regionale interessata dal programma di attività; d) la varietà delle situazioni economiche della zona regionale interessata che sono prese in considerazione dal programma di attività; e) l’esistenza di vari settori di attività e l’entità della partecipazione finanziaria degli operatori; f) gli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi predisposti dallo Stato membro ai fini della valutazione in itinere ed ex post del programma; g) la valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolta dall’organizzazione di operatori a norma del presente regolamento o dei regolamenti (CE) n. 1334/2002 o (CE) n. 2080/2005. Gli Stati membri tengono conto della ripartizione delle domande fra i diversi tipi di organizzazioni di operatori in ciascuna zona regionale. 2.   Gli Stati membri respingono i programmi di attività incompleti, contenenti informazioni inesatte o che prevedono una delle attività non ammissibili indicate all’. 3.   Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri informano le organizzazioni di operatori sui programmi di attività approvati e, se del caso, sui programmi ai quali hanno concesso il finanziamento nazionale corrispondente. L’approvazione definitiva di un programma di attività può essere subordinata all’inserimento delle modifiche ritenute necessarie dallo Stato membro. In questo caso, l’organizzazione di operatori interessata comunica il proprio accordo all’inserimento delle modifiche entro un termine di 15 giorni dalla notifica delle stesse. 4.   Se il programma di attività proposto non è selezionato, lo Stato membro svincola immediatamente la cauzione di cui all’, paragrafo 2, lettera g). 5.   Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento comunitario sia assegnato nell’ambito di ciascuna categoria di organizzazioni di operatori in funzione del valore dell’olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri delle organizzazioni di operatori.
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