Art. 10

Modifica dei programmi di attività

In vigore dal 3 set 2008
Modifica dei programmi di attività 1.   Seguendo una procedura stabilita dallo Stato membro, un’organizzazione di operatori può chiedere di apportare modifiche al contenuto e al bilancio del proprio programma di attività già approvato, purché tali modifiche non comportino il superamento dell’importo trattenuto a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   Ogni domanda di modifica di un programma di attività è corredata di documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze delle modifiche proposte. L’organizzazione di operatori presenta la domanda all’autorità competente non meno di tre mesi prima della data di inizio della realizzazione dell’attività di cui trattasi. 3.   In caso di fusione di organizzazioni di operatori che svolgevano precedentemente programmi di attività distinti, dette organizzazioni continuano a svolgere i programmi in modo distinto e parallelo fino al 1o gennaio dell’anno che segue la fusione. Tali organizzazioni procedono alla fusione dei propri programmi di attività inoltrando una domanda di modifica dei rispettivi programmi in conformità dei paragrafi 1 e 2. In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni di operatori che lo richiedono per motivi debitamente giustificati a svolgere in parallelo i rispettivi programmi di attività, senza procedere alla loro fusione. 4.   Entro due mesi dal ricevimento della domanda di modifica di cui al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro, dopo aver esaminato i documenti ricevuti, comunica la propria decisione all’organizzazione di operatori interessata. Sono considerate accolte le domande di modifica in merito alle quali non è stata presa una decisione entro il suddetto termine. 5.   Qualora il finanziamento comunitario ottenuto dall’organizzazione di operatori sia inferiore a quello richiesto nel programma approvato, i beneficiari possono adeguare il programma al finanziamento ottenuto.
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Modifica dei programmi di attività (Art. 10 Regolamento (UE) 2008/867) — Testo vigente | Portale Normativo