Art. 12
Domanda di finanziamento comunitario
In vigore dal 3 set 2008
Domanda di finanziamento comunitario
1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’organizzazione di operatori presenta una domanda di finanziamento all’organismo pagatore entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro tre mesi a decorrere dalla fine di ciascun anno di esecuzione del proprio programma di attività.
Lo Stato membro può versare alle organizzazioni di operatori il saldo del finanziamento comunitario corrispondente a ciascun anno di esecuzione del programma di attività dopo aver verificato, sulla base della relazione di cui all’ o di un controllo in loco di cui all’, che le due rate dell’anticipo di cui all’, paragrafo 2, sono state effettivamente spese.
Le domande di finanziamento comunitario presentate oltre il termine di cui al primo comma non sono ricevibili e gli importi eventualmente percepiti a titolo di finanziamento comunitario del programma sono rimborsati secondo la procedura di cui all’.
2. La domanda di finanziamento comunitario è redatta secondo un modello fornito dall’autorità competente dello Stato membro. Per essere ricevibile, la domanda deve essere corredata:
a)
dei documenti giustificativi:
i)
delle spese sostenute nel periodo di esecuzione del programma di attività (fatture e documenti bancari comprovanti il loro pagamento);
ii)
se del caso, dell’effettivo versamento dei contributi finanziari da parte degli operatori e dello Stato membro interessato;
b)
di un resoconto sommario comprendente i seguenti elementi:
i)
descrizione precisa delle fasi del programma realizzate, suddivisa per i settori di attività indicati all’;
ii)
giustificazione e conseguenze finanziarie dell’eventuale divario tra le fasi del programma di attività approvato dallo Stato membro e quelle effettivamente realizzate;
iii)
valutazione del programma di attività realizzato, sulla base degli indicatori previsti all’, paragrafo 2, lettera f).
3. Le domande di finanziamento non conformi alle condizioni prescritte ai paragrafi 1 e 2 sono respinte. L’organizzazione di operatori interessata può presentare una nuova domanda di finanziamento entro un termine stabilito dallo Stato membro.
4. Le domande di finanziamento riguardanti spese sostenute oltre due mesi dopo la fine del periodo di esecuzione del programma di attività sono respinte.
5. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di finanziamento e dei documenti a corredo di cui al paragrafo 2 lo Stato membro, dopo aver esaminato i documenti suddetti ed effettuato i controlli di cui all’, versa il finanziamento comunitario dovuto e svincola l’eventuale cauzione di cui all’, paragrafo 4.
La cauzione di cui all’, paragrafo 2, lettera g), è svincolata dopo l’esecuzione dell’intero programma di attività, l’esame dei documenti a corredo e l’esecuzione dei controlli di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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