Art. 11

Anticipi

In vigore dal 3 set 2008
Anticipi 1.   L’organizzazione di operatori che ha presentato la domanda di anticipo di cui all’, paragrafo 2, lettera h), riceve, alle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, un anticipo complessivo non superiore al 90 % delle spese ammissibili previste per ciascuno degli anni di durata del programma di attività approvato. 2.   Prima della fine del mese che segue il mese iniziale di esecuzione di ciascun anno del programma di attività approvato, lo Stato membro versa all’organizzazione di operatori di cui trattasi la prima rata dell’anticipo, pari a metà dell’importo di cui al paragrafo 1. La seconda rata, pari all’altra metà dell’importo di cui al paragrafo 1, è versata dopo la verifica di cui al paragrafo 3. 3.   Prima di versare la rata successiva, gli Stati membri verificano che ciascuna rata dell’anticipo sia stata effettivamente utilizzata. Detta verifica è effettuata dallo Stato membro sulla base della relazione di cui all’ o per mezzo di un controllo in loco a norma dell’. 4.   I versamenti di cui al paragrafo 2 sono subordinati alla costituzione da parte dell’organizzazione di operatori interessata di una cauzione in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85, per un importo pari al 110 % dell’anticipo richiesto. L’esigenza principale ai sensi dell’, paragrafo 2, di tale regolamento è l’esecuzione delle attività figuranti nel programma di attività approvato. 5.   Entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività, le organizzazioni di operatori interessate possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 4 per un importo non superiore alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi a corredo di tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo a quello in cui è presentata la domanda.
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