Art. 35
Relazioni e valutazione
In vigore dal 27 giu 2008
Relazioni e valutazione
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 utilizzando il modulo di cui agli allegati V e VI del presente regolamento. Le informazioni contenute nelle relative tabelle si riferiscono, per ogni anno, alle misure previste dal programma di sostegno:
a)
una dichiarazione delle spese, per esercizio finanziario, già sostenute nel corso del periodo di programmazione, che in nessun caso superano il massimale assegnato agli Stati membri in applicazione dell’allegato II del regolamento (CE) n. 479/2008;
b)
stime delle spese per gli esercizi finanziari successivi fino al termine del periodo previsto per l’attuazione del programma di sostegno, nei limiti del massimale assegnato allo Stato membro in applicazione dell’allegato II del regolamento (CE) n. 479/2008 e in linea con la versione più aggiornata del programma trasmesso in applicazione dell’ del presente regolamento.
2. Nella stessa comunicazione gli Stati membri presentano, in base al modulo figurante nell’allegato VII, i dati tecnici relativi all’attuazione delle misure previste nel programma di sostegno. Gli Stati membri trasmettono i dati dettagliati sull’attuazione delle misure di promozione utilizzando il modulo figurante nell’allegato VIII.
3. I riferimenti a un determinato esercizio finanziario riguardano i pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre di un anno e il 15 ottobre dell’anno successivo.
4. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 utilizzando il modulo di cui agli allegati V e VI del presente regolamento. Inoltre, nelle conclusioni figurano i seguenti elementi:
—
C1: valutazione dei costi e dei benefici del programma di sostegno;
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C2: indicazioni su come sia possibile accrescere l’efficienza del programma.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti presi per conformarsi alle disposizioni dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, lettera d). Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano i moduli figuranti negli allegati VIII bis e VIII ter.
6. Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 non hanno l’obbligo di presentare i moduli riportati negli allegati V, VI, VII, VIII, VIII bis e VIII ter del presente regolamento.
7. Gli Stati membri tengono una registrazione particolareggiata dei programmi di sostegno, modificati o no, nonché di tutte le misure realizzate in applicazione dei medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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