Art. 34
Controlli
In vigore dal 27 giu 2008
Controlli
Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a consentire i controlli necessari per verificare, in particolare, l’identità e il volume del prodotto utilizzato per l’operazione di aumento del titolo alcolometrico, nonché l’osservanza delle disposizioni dell’allegato V, sezioni A e B, del regolamento (CE) n. 479/2008.
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