Art. 34

Controlli

In vigore dal 27 giu 2008
Controlli Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a consentire i controlli necessari per verificare, in particolare, l’identità e il volume del prodotto utilizzato per l’operazione di aumento del titolo alcolometrico, nonché l’osservanza delle disposizioni dell’allegato V, sezioni A e B, del regolamento (CE) n. 479/2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:555:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controlli (Art. 34 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo