Art. 36
Esclusione
In vigore dal 27 giu 2008
Esclusione
Nell’ambito dei programmi nazionali di sostegno non possono essere concessi aiuti finanziari ai produttori che detengono superfici piantate illegalmente, a cui si applicano gli del regolamento (CE) n. 479/2008, né a favore di superfici destinate alla coltura di piante madri per marze, di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:555:oj#art-36