Art. 85
Assistenza spontanea
In vigore dal 27 giu 2008
Assistenza spontanea
L’organismo competente di uno Stato membro, qualora constati od abbia fondati sospetti che:
a)
un prodotto di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 non sia conforme alla normativa vitivinicola o sia oggetto di azioni fraudolente per ottenere o commercializzare tale prodotto e
b)
che tale mancata conformità abbia un interesse specifico per uno o più Stati membri e sia tale da richiedere misure amministrative o azioni legali, ne informa immediatamente, tramite l’organismo di contatto di sua pertinenza, l’organismo di contatto dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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