Art. 83
Competenze degli agenti di controllo
In vigore dal 27 giu 2008
Competenze degli agenti di controllo
Ogni Stato membro prende i provvedimenti atti ad agevolare gli agenti dei propri organismi competenti nell’esercizio delle loro funzioni. Esso garantisce, in particolare, che tali agenti, eventualmente in collaborazione con quelli di altri suoi servizi da esso abilitati a tal fine:
a)
abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
b)
abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo;
c)
possano effettuare un inventario dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per la loro elaborazione;
d)
possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli, delle sostanze e prodotti che possono essere impiegati per la loro elaborazione, e dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati;
e)
possano consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti;
f)
possano adottare le opportune misure conservative per l’elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione, la presentazione e la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere utilizzato per la sua elaborazione, qualora vi sia motivo di sospettare un’infrazione grave alle disposizioni comunitarie, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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