Art. 81
Controlli relativi al potenziale produttivo
In vigore dal 27 giu 2008
Controlli relativi al potenziale produttivo
1. Per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo stabilite al titolo V del regolamento (CE) n. 479/2008, compreso il rispetto del divieto di nuovi impianti previsto dall’, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo.
2. In caso di concessione di diritti di reimpianto in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008, è necessario che le superfici siano sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione dell’estirpazione. Il controllo riguarda le particelle per le quali è stata chiesta la concessione di diritti di reimpianto.
Il controllo prima dell’estirpazione comporta la verifica dell’esistenza del vigneto.
Tale controllo è effettuato con un controllo in loco classico. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno schedario viticolo computerizzato aggiornato e attendibile, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi, annualmente, al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso e l’anno successivo.
3. Le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione dell’estirpazione. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto.
Il controllo prima dell’estirpazione include la verifica dell’esistenza del vigneto, della superficie vitata determinata in applicazione dell’ e dell’effettiva coltivazione della superficie considerata.
Tale controllo è effettuato con un controllo in loco classico. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico che permette di misurare le particelle ai sensi dell’ all’interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sull’effettiva coltivazione della particella, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso.
4. La verifica dell’avvenuta estirpazione è effettuata con un controllo in loco classico, oppure può essere eseguita mediante telerilevamento se è estirpato l’intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 m2.
5. Per le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione, fermo restando il disposto del paragrafo 3, terzo comma e del paragrafo 4, almeno uno dei due controlli indicati al paragrafo 3, primo comma, è effettuato con un controllo classico in loco.
Storico versioni
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