Art. 84

Assistenza su richiesta

In vigore dal 27 giu 2008
Assistenza su richiesta 1.   L’organismo competente di uno Stato membro che avvia nel suo territorio azioni di controllo può chiedere informazioni all’organismo competente di un altro Stato membro che potrebbe essere direttamente o indirettamente interessato. L’assistenza richiesta è fornita tempestivamente. La Commissione è informata di tutti i casi in cui il prodotto oggetto delle azioni di controllo di cui al primo comma è originario di un paese terzo e in cui la commercializzazione del prodotto può presentare un interesse specifico per altri Stati membri. L’organismo interpellato comunica ogni informazione che possa contribuire al buon esito della missione dell’organismo richiedente. 2.   Su domanda motivata dell’organismo richiedente, l’organismo interpellato esercita — o assume le iniziative necessarie per farlo — una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti. 3.   L’organismo interpellato procede come se agisse per conto proprio. 4.   D’intesa con l’organismo interpellato, l’organismo richiedente può designare agenti incaricati: a) di raccogliere informazioni, nei locali delle autorità amministrative dello Stato membro dove l’organismo interpellato è stabilito, relative all’applicazione della normativa vitivinicola o ad azioni di controllo, effettuando fra l’altro copie dei documenti di trasporto o di altri documenti o degli estratti dei registri, oppure b) di assistere alle azioni richieste a norma del paragrafo 2, dopo averne informato l’organismo interpellato in tempo utile, prima dell’inizio di tali azioni. Le copie di cui alla lettera a) del primo comma possono essere effettuate solo d’intesa con l’organismo interpellato. 5.   I funzionari dell’organismo interpellato restano comunque responsabili della direzione delle operazioni di controllo. 6.   I funzionari dell’organismo richiedente: a) esibiscono un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualifica; b) godono, fatte salve le limitazioni che lo Stato membro da cui dipende l’organismo interpellato impone ai propri agenti nell’esercizio dei controlli in questione, i) dei diritti di accesso previsti all’, lettere a) e b), ii) di un diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell’organismo interpellato ai sensi dell’, lettere c) ed e); c) nel corso dei controlli, tengono un comportamento conforme alle norme e agli usi professionali esistenti nello Stato membro di cui trattasi e sono vincolati al segreto d’ufficio. 7.   Le richieste di cui al presente articolo sono inviate all’organismo interpellato dello Stato membro interessato tramite l’organismo di contatto di tale Stato membro. Si procede parimenti anche per: a) le risposte a tali richieste, b) le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2 e 4. In deroga al primo comma, per rendere più efficace e rapida la collaborazione tra gli Stati membri, questi ultimi possono permettere che un organismo competente: a) invii direttamente richieste o comunicazioni a un organismo competente di un altro Stato membro; b) risponda direttamente alle richieste o comunicazioni provenienti da un organismo competente di un altro Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:555:oj#art-84

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo