Art. 82

Organismi di controllo

In vigore dal 27 giu 2008
Organismi di controllo 1.   Qualora uno Stato membro designi più organismi competenti per il controllo del rispetto della normativa vitivinicola, ne garantisce il coordinamento delle attività. 2.   Ciascuno Stato membro designa un solo organismo di contatto responsabile del collegamento con gli organismi di contatto degli altri Stati membri e con la Commissione. In particolare, tale organismo trasmette e riceve le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, e rappresenta lo Stato membro a cui fa capo nei confronti degli altri Stati membri o della Commissione.
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