Art. 80
Relazione di controllo
In vigore dal 27 giu 2008
Relazione di controllo
1. Per ogni controllo in loco è redatta una relazione di controllo, che consente di riesaminare i dettagli delle verifiche effettuate.
Se i controlli riguardano finanziamenti comunitari la relazione riporta in particolare:
a)
i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;
b)
le persone presenti;
c)
se del caso, le particelle agricole controllate e quelle misurate, i risultati delle misurazioni per particella e i metodi di misurazione utilizzati;
d)
la verifica dell’effettiva coltivazione della superficie considerata nel caso del regime di estirpazione;
e)
i quantitativi a cui si riferisce il controllo e i suoi risultati;
f)
se la visita era stata annunciata al beneficiario/produttore e, in tal caso, il termine di preavviso;
g)
le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.
2. Ove si constatino divergenze tra le informazioni indicate nella domanda e la situazione reale osservata durante il controllo compiuto in loco o mediante telerilevamento, l’agricoltore riceve una copia della relazione di controllo e ha l’opportunità di firmarla prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito ad eventuali riduzioni od esclusioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:555:oj#art-80