Art. 79

Selezione del campione di controllo

In vigore dal 27 giu 2008
Selezione del campione di controllo 1.   L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco previsti dal presente regolamento in base ad un’analisi dei rischi e, se i controlli riguardano in particolare il finanziamento comunitario, in base alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’efficienza dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua: a) stabilendo la rilevanza di ogni fattore di rischio; b) confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all’analisi dei rischi e quelli del campione selezionato in modo casuale ai sensi del secondo comma; c) tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro. Per ottenere questo fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale il 20-25 % del numero minimo di beneficiari/produttori da sottoporre a controllo in loco. 2.   L’autorità competente conserva una registrazione dei motivi per cui determinati beneficiari/produttori sono stati selezionati per un controllo in loco. L’ispettore che effettua il controllo in loco viene informato dei suddetti motivi prima di iniziare il controllo.
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Selezione del campione di controllo (Art. 79 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo