Art. 77
Principi generali
In vigore dal 27 giu 2008
Principi generali
1. Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e, se del caso, in loco.
2. I controlli amministrativi sono sistematici e comportano controlli incrociati con, fra l’altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.
3. Tranne nei casi in cui il regolamento (CE) n. 479/2008 o il presente regolamento prevedano l’esecuzione di controlli in loco sistematici, le autorità competenti eseguono controlli in loco mediante il campionamento di una percentuale idonea di beneficiari/produttori, in base ad un’analisi di rischio ai sensi dell’ del presente regolamento.
4. Per quanto riguarda le misure previste dagli del regolamento (CE) n. 479/2008, la dimensione del campione corrisponde almeno al 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell’aiuto.
5. Per quanto riguarda le misure previste dall’ del regolamento (CE) n. 479/2008, si applicano mutatis mutandis gli del regolamento (CE) n. 1975/2006 (21).
6. Ai controlli in loco previsti dal presente articolo si applica il disposto dell’, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.
7. In tutti i casi idonei, gli Stati membri si avvalgono del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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