Art. 16

Condizioni di ammissibilità

In vigore dal 27 giu 2008
Condizioni di ammissibilità Gli Stati membri possono inserire nel programma di sostegno la misura di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 alle seguenti condizioni: a) gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie ad evitare che tali misure creino distorsioni della concorrenza sul mercato delle assicurazioni; b) i produttori che chiedono di aderire al regime comunicano alle autorità nazionali la strategia di assicurazione che intendono seguire, per permettere agli Stati membri di rispettare le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008; c) gli Stati membri fissano i massimali degli importi del sostegno erogabili in modo da garantire il rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008. Se del caso gli Stati membri fissano gli importi in base a tabelle di spese standard e a stime standard della perdita di reddito. Gli Stati membri procurano che i calcoli: i) contengano unicamente elementi verificabili; ii) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie; iii) indichino chiaramente la fonte dei dati; iv) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali. Ai fini dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008, le «avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali» hanno lo stesso significato della definizione di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione. Se erogano aiuti nazionali a favore dell’assicurazione del raccolto, gli Stati membri li notificano compilando le parti pertinenti degli allegati I, V e VII del presente regolamento.
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Condizioni di ammissibilità (Art. 16 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo