Art. 18

Misure ammissibili per lo sviluppo di nuovi prodotti

In vigore dal 27 giu 2008
Misure ammissibili per lo sviluppo di nuovi prodotti I costi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali ad essi connessi, precedenti all’uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie. Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli aiuti conseguano l’obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività.
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Misure ammissibili per lo sviluppo di nuovi prodotti (Art. 18 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo