Art. 18 · Misure ammissibili per lo sviluppo di nuovi prodotti

Art. 18

Misure ammissibili per lo sviluppo di nuovi prodotti

In vigore dal 27 giu 2008
Misure ammissibili per lo sviluppo di nuovi prodotti I costi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali ad essi connessi, precedenti all’uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie. Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli aiuti conseguano l’obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività.
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