Art. 19
Gestione finanziaria
In vigore dal 27 giu 2008
Gestione finanziaria
Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che si verifichino nel periodo in cui devono essere realizzati gli investimenti, l’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco di tutti gli investimenti contemplati dalla domanda di aiuto.
I beneficiari dell’aiuto agli investimenti possono chiedere il pagamento di un anticipo ai competenti organismi pagatori se il programma nazionale prevede tale possibilità.
L’importo dell’anticipo è limitato al 20 % dell’aiuto pubblico all’investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, equivalente al 110 % dell’importo anticipato.
La garanzia è svincolata quando l’organismo pagatore competente abbia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all’aiuto pubblico per l’investimento supera l’importo dell’anticipo.
Storico versioni
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