Art. 21
Fissazione di una percentuale minima di alcole
In vigore dal 27 giu 2008
Fissazione di una percentuale minima di alcole
1. Fatto salvo l’allegato VI, sezione D, punto 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri stabiliscono il volume di alcole che devono contenere i sottoprodotti in percentuale del volume contenuto nel vino prodotto. Gli Stati membri possono modulare la percentuale minima di alcole in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
2. Se le percentuali applicabili, fissate dallo Stato membro in applicazione del paragrafo 1 non sono raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantità di vino di loro produzione in modo da garantire il rispetto di dette percentuali.
3. Per determinare il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:
a)
8,0 % per la zona A;
b)
8,5 % per la zona B;
c)
9,0 % per la zona C I;
d)
9,5 % per la zona C II;
e)
10,0 % per la zona C III.
Storico versioni
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