Art. 23
Eliminazione dei sottoprodotti mediante distillazione
In vigore dal 27 giu 2008
Eliminazione dei sottoprodotti mediante distillazione
1. I produttori possono adempiere l’obbligo di eliminare una parte o la totalità dei sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell’uva conferendo i sottoprodotti alla distillazione.
2. Gli Stati membri possono imporre a tutti i loro produttori o a una parte dei medesimi l’obbligo di conferire alla distillazione, in tutto o in parte, i sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell’uva, in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Tale obbligo può essere adempiuto anche mediante il conferimento di vino all’industria dell’aceto.
3. Gli Stati membri interessati possono istituire un sistema di certificazione delle distillerie secondo una procedura che sono tenuti ad adottare.
Storico versioni
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