Art. 24
Oggetto dell’aiuto
In vigore dal 27 giu 2008
Oggetto dell’aiuto
1. L’aiuto di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 è versato, fermo restando il disposto del paragrafo 3 ed entro i limiti fissati al paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo, ai distillatori che trasformano i prodotti conferiti alla distillazione in alcole greggio avente un titolo alcolometrico volumico minimo di 92 % vol.
2. L’aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei prodotti, importo che il distillatore è tenuto a trasferire al produttore se i costi sono stati da lui sostenuti.
3. Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo dell’aiuto a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.
4. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista dal presente articolo.
Storico versioni
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