Art. 26
Oggetto dell’aiuto
In vigore dal 27 giu 2008
Oggetto dell’aiuto
1. L’aiuto di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 è versato, alle condizioni ivi stabilite in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ai produttori la cui attività è finalizzata all’elaborazione di distillati di vino destinati al settore dell’alcole per usi commestibili.
2. L’aiuto può essere versato ai produttori di vino che non sono essi stessi produttori di uva.
3. Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo dell’aiuto a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.
4. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista dal presente articolo.
Storico versioni
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