Art. 25
Importo dell’aiuto
In vigore dal 27 giu 2008
Importo dell’aiuto
1. L’importo massimo dell’aiuto di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 da versare ai distillatori è fissato in % vol di alcol e per ettolitro nel modo seguente:
a)
per l’alcole greggio ottenuto dalle vinacce: 1,1 EUR/%vol/hl;
b)
per l’alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 0,5 EUR/%vol/hl.
2. Gli Stati membri fissano, nei limiti stabiliti al paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto e la compensazione forfettaria dei costi di raccolta di cui all’, paragrafo 2, e li comunicano alla Commissione compilando le pertinenti parti degli allegati I, V e VII. Tali importi possono essere adeguati a seconda delle diverse tipologie di produzione, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
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