Art. 27
Importo dell’aiuto
In vigore dal 27 giu 2008
Importo dell’aiuto
Gli Stati membri fissano gli importi dell’aiuto per ettaro e li comunicano alla Commissione compilando le parti pertinenti degli allegati I, V e VII. Tali importi possono essere adeguati, in particolare in funzione della regione di produzione e delle condizioni di produzione, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
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