Art. 29

Modalità dell’aiuto

In vigore dal 27 giu 2008
Modalità dell’aiuto 1.   L’aiuto di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 è versato, fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, ai distillatori che trasformano il vino in alcole greggio con un titolo alcolometrico volumico minimo di 92 % vol. 2.   L’aiuto può includere un prezzo minimo che i distillatori trasferiscono ai produttori di vino. 3.   Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo dell’aiuto a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.
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