Art. 31

Aiuti nazionali

In vigore dal 27 giu 2008
Aiuti nazionali Se concedono aiuti nazionali per la distillazione di crisi, gli Stati membri conservano una registrazione dei dati relativi ad ogni domanda e al risultato ad essa riservato. Essi comunicano tali informazioni compilando la riga corrispondente degli allegati II, III e IV.
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Aiuti nazionali (Art. 31 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo