Art. 33

Importo dell’aiuto

In vigore dal 27 giu 2008
Importo dell’aiuto 1.   L’importo massimo dell’aiuto di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 è fissato come segue, per titolo alcolometrico volumico (% vol) potenziale e per ettolitro, per le seguenti categorie di prodotti: a) mosto di uve concentrato: 1,699 EUR/%vol/hl; b) mosto di uve concentrato rettificato: 2,206 EUR/%vol/hl. 2.   Gli Stati membri fissano, nei limiti stabiliti al paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto per ogni categoria di prodotto e lo comunicano alla Commissione compilando la parte pertinente degli allegati I, V e VII. Tali importi possono essere modulati per regione o zona viticola, in base a criteri oggettivi e non discriminatori. 3.   Il titolo alcolometrico potenziale dei prodotti specificati nel paragrafo 1 è determinato applicando i dati della tabella di corrispondenza che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1623/2000 agli indici forniti alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo previsto dall’allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione (15). Per i controlli compiuti dalle autorità competenti è ammessa una tolleranza di 0,2 % vol.
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